Niente più autorizzazioni per pergolati e gazebi



Il Glossario delle opere in edilizia libera che compie un anno questo aprile riporta l’elenco di lavori di vario tipo che richiedono o meno permessi di costruzione o altre tipologie di certificazioni per determinati lavori di ristrutturazione o manutenzione del proprio appartamento, giardino o terrazzo. All’interno del glossario sono evidenziate anche le normative inerenti l’installazione di strutture come gazebi e pergolati. Per comprendere meglio l’importanza di questa innovazione, è necessario fare un passo indietro, e conoscere quale fosse la normativa precedentemente. 

Pergolati e gazebi prima della riforma dell’edilizia libera: le autorizzazioni necessarie

Fino all’anno scorso, se si intendeva installare un pergolato o un gazebo fisso in legno o altro materiale in giardino o sul terrazzo era necessario richiedere particolari autorizzazioni al Comune. La messa in posto di queste strutture veniva considerata un vero e proprio lavoro di edilizia e, come tale, andava trattato. La mancata richiesta di autorizzazione rappresentava una violazione delle normative edilizie e urbanistiche in vigore e poteva portare al reato di abuso edilizio. In particolari casi, poteva essere inoltrato a quanti avevano provveduto a installare il gazebo o il pergolato in maniera abusiva un ordine di demolizione

La particolarità relativa a pergolati e gazebi – intesi naturalmente come gazebi fissi e non quelli mobili ossia in tela – è particolarmente interessante visto che la maggior parte delle persone che provvedeva a installarli in terrazzo o in giardino non li considerava come veri e propri lavori edili quanto piuttosto come strutture estetiche e protettive e, pertanto, si cadeva facilmente nella condizione di abuso. Tuttavia, proprio su pergolati e gazebi molto spesso la necessità di richiedere permessi o denunciarne l’installazione dipendeva non solo dal tipo di struttura ma anche dal Comune di residenza e dalle caratteristiche dell’area in cui esso va inserito, sia essa di interesse storico o paesaggistico. In queste situazioni le autorizzazioni necessarie possono essere diverse e anche la scelta di gazebi e pergolati dovrà essere effettuata in modo da integrarsi al meglio nel contesto.

Nella maggior parte dei casi, ossia quando l’opzione era quella di pergolati facilmente removibili, non era necessaria la licenza edilizia ma solo una comunicazione di installazione al Comune, ossia una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Diverso, invece, il caso in cui il pergolato veniva fissato a terra, ossia diventa non facilmente removibile. Per motivi di sicurezza in alcuni contesti e per particolari modelli di gazebo o pergolati più pesanti, poteva essere necessario creare delle vere e proprie fondamenta. In queste situazioni dovevano essere effettuati veri e propri lavori edili, per cui risultava necessario effettuare relativa richiesta al Comune. 

Cosa è cambiato?

Sono stati semplificati un gran numero di interventi, generalmente molto comuni, che si effettuano in appartamenti, giardini o terrazzi. La nuova normativa riguarda molte tipologie di opere, ben 58 differenti tipi di interventi, che vanno dall’installazione di impianti energetici come pannelli solari, alla realizzazione di fontane, dalla creazione di ripostigli per attrezzi fino, appunto, ai gazebo e i pergolati. 

La normativa è molto precisa e dettagliata e all’interno del glossario sono riportati tutti i differenti tipi di interventi che possono essere intrapresi senza che sia necessario richiedere particolari autorizzazioni o procedere con dichiarazioni agli uffici preposti. Ma la particolarità dell’innovazione sta anche nel fatto che essa tenderà a uniformare le normative relative alla libera edilizia su tutto il territorio nazionale. Si ricorda che prima della nuova normativa i diversi Comuni potevano richiedere o meno determinate autorizzazioni prima dell’inizio dei lavori. Questa differenza di regolamenti accadeva in particolare quando ci si trovava a voler installare un gazebo o un pergolato in un Comune che prevedeva dei vincoli per motivi storici o paesaggistici. La nuova normativa sulla libera edilizia ha preso in considerazione anche questi casi specifici, evidenziando come la libera edilizia deve essere sempre svolta nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza e dei vincoli paesaggistici o storico-culturali.